Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. LL.PP.. 28/05/1865

Art. 44 - In qual tempo debba aver luogo il giudizio arbitrale Il giudizio degli arbitri dovrà avere luogo durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differirne la risoluzione b) per quelle la cui natura, ad avviso di una delle parti, non consente che la loro risoluzione sia differita. Per tutte le altre controversie il giudizio degli arbitri seguirà dopo l'approvazione del collaudo. Fa parte della competenza degli arbitri il decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base al comma b) del presente articolo, siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 45 - Domanda per l'arbitrato e termine per presentarla La domanda per l'arbitrato dovrà dall'una delle due parti essere notificata all'altra. Quando si tratti delle vertenze specificate alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 44 precedente, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, se- condo gli artt. 22 e 23 del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350. Qualora invece si tratti delle vertenze specificate nel 2° comma del medesimo

art. 44, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificata la deliberazione ministeriale indicata nell'art. 109 del regolamento sopra menzionato.

Art. 46 - Forma della domanda e deduzione dell'altra parte La domanda di cui nell'articolo precedente dovrà formulare con precisione tutte le controversie e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri. La parte a cui tale domanda è notificata potrà nel termine di trenta giorni successivi ai trenta di cui all'articolo precedente notificare all'altra le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle questioni, su cui gli arbitri sono chiamati a decidere.

Art. 47 - Istanza per la nomina degli arbitri Durante il termine indicato nel precedente articolo, o successivamente entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente potranno presentare la i- stanza ai presidenti dei Colleghi di cui è parola nell'art. 43, perché nominino gli arbitri ivi designati.

Art. 48 - Giudizio arbitrale Le parti trasmetteranno al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini che ad esse saranno assegnati dal collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 14 del codice di procedura civile (l'art. 14 non trova corrispondente nel cpc del 1940). Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. Le verificazioni le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari saranno eseguiti direttamente dallo stesso collegio arbitrale o delegati a uno o più dei suoi componenti. Si intende applicabile agli arbitri il disposto dell'art. 4 della L. 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi. In dipendenza dell'arbitramento non sono sospesi i provvedimenti della Pubblica Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio, né gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto e che siano riconosciuti necessari nell'interesse del pubblico servizio. In questi casi se gli arbitri giudicheranno che non vi fu inadempimento dei patti o altra colpa da parte dell'appaltatore, decideranno altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto.

Art. 49 - Sentenza arbitrale La sentenza arbitrale sarà pronunziata nel termine di 90 giorni dalla data del- la costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto del 2° comma del- l'art. 34 del codice di procedura civile (ora artt. 813 e 820 cpc). La sentenza arbitrale non sarà soggetta né ad appello, né a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano. Per l'esecuzione di essa si osserveranno le norme contenute nel Capo II del codice di procedura civile (ora nel titolo V del IV del cpc). Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda per l'arbitramento. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti, e in quale proporzione, debbano andare le spese del giudizio.

Art. 50 - Obbligatorietà del patto arbitrale Le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono patti essenziali del contratto, senza dei quali le parti non sarebbero addivenute alla stipulazione di esso. Capo V - Disposizioni diverse

Art. 51 - Proprietà degli oggetti trovati L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti che si rinvengono sui fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e sulla sede dei lavori stessi, e l'appaltatore dovrà consegnarli all'Amministrazione che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate onde assicurarne l'incolumità e il più diligente recupero. Quando l'appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori dovrà darne subito partecipazione alla direzione e non potrà demolirli, né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della direzione stessa, sotto pena del pagamento di lire 300.

Art. 52 - Proprietà dei materiali di demolizione I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti. L'appaltatore dovrà trasportarli e riporli regolarmente accatastati nel luogo stabilito nel capitolato speciale, o che verrà designato dall'ingegnere direttore intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Ove nel capitolato speciale sia stabilito che i detti materiali saranno ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

Art. 53 - Misure coercitive contro l'appaltatore L'Amministrazione si riserva il diritto di decretare la rescissione del contratto e l'esecuzione d'ufficio a maggior spese dell'appaltatore nei modi, con le formalità e nei termini espressamente specificati negli artt. 27, 28, 30, 31 e 34 del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori del- lo Stato approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350 e l'appaltatore dovrà ottemperare agli obblighi impostigli dalle suddette disposizioni salvo il diritto a reclamare in conformità delle disposizioni contenute nel Capo IV di questo capitolato.

Art. 54 - Scioglimento del contratto. Valutazione del decreto Nel caso di scioglimento del contratto secondo l'art. 345 della legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'art. 35 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato. Il decimo dell'importare delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore, a senso dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, alleg. F, sarà calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che ha servito in base al contratto, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 55 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti Oltre alle obbligazioni portate dai capitoli speciali e a quanto è prescritto nel presente capitolato, si riterranno come parte integrante del contratto, nei rapporti di diritto tra l'appaltatore e l'Amministrazione, le disposizioni del co dice civile e delle leggi e dei regolamenti sulle opere pubbliche, sulla contabilità dello Stato, il regolamento per il Servizio del Genio civile, e quello per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. L'appaltatore s'intende inoltre obbligato all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti autorità governative, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

 

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